«... PAGINA PRECEDENTE
Se l'ente che ha sospeso inserisce l'esito prima di questo termine, il Durc viene emesso dopo 30 giorni, più quelli di effettiva sospensione.
«Il Sole 24 Ore»- 29 marzo 2011
Aggiornati
i parametri
per le pensioni
Circolare n.60 del 30 marzo 2011
- Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nel 2011. Rivisitati tutti i dati utili per le pensioni Inps del 2011. Con la circolare 60/2011, l'istituto è intervenuto per comunicare i nuovi importi, dopo che è stato fissato in maniera definitiva il tasso di perequazione automatica pari all'1,6 per cento.
Ogni anno la percentuale di rivalutazione viene fissata durante il mese di novembre, in via provvisoria, per permettere all'ente di rinnovare in tempo utile le pensioni. Quando la percentuale viene fissata in maniera definitiva, se vi è scostamento – come è accaduto quest'anno – l'istituto dà luogo al conguaglio durante il rinnovo delle pensioni dell'anno successivo.
I nuovi importi hanno avuto come conseguenza delle modifiche rispetto a quelli comunicati
con circolare 167 del 30 dicembre 2010. Tenendo conto dell'importo delle prestazioni integrate al trattamento minimo per il 2011, risultante dall'applicazione dell'aumento di perequazione del 1,6% (468,35 euro mensili) l'Inps ha rideterminato il minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione.
Inoltre, sono stati rideterminati i limiti di reddito relativi al 2011 per la riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità. È stato aggiornato anche il massimale di retribuzione imponibile, di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà di cui all'articolo 67 della legge 488/99.
Infine viene sottolineato che i limiti di reddito per l'integrazione al minimo e per le pensioni sociali potranno essere adeguati solo in occasione dell'aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale che viene effettuato normalmente in occasione del rinnovo delle pensioni per l'anno successivo, con il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva.
«Il Sole 24 Ore» - 31 marzo 2011
Messaggio 7991 del 4 aprile 2011
- Proroga termini presentazione dichiarazioni assistenziali. È stato spostato al 30 giugno 2011 il termine per la trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità di prestazioni assistenziali. Lo comunica l'Inps con messaggio 7991/2011, rilevando che il termine del 31 marzo 2011 per la trasmissione delle dichiarazioni per l'accertamento della permanenza del requisito relativo alla condizione di ricovero (titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo d'invalidità civile) di mancato svolgimento di attività lavorativa (titolari di assegno mensile agli invalidi civili parziali) e della residenza effettiva in Italia (assegno sociale/pensione sociale, anche quelli sostitutivi d'invalidità civile) è prorogato al 30 giugno 2011.
«Il Sole 24 Ore»- 5 aprile 2011
Messaggio 8363 del 7 aprile 2011
- Prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili azione di rivalsa. L'Inps informa che,
in applicazione di quanto previsto dalla legge 183/2010, articolo 41 comma 1, le prestazioni assistenziali (pensioni, assegni e indennità) in favore degli invalidi civili, se corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi, sono recuperate dall'istituto nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazione.
In attesa della definizione dell'intero iter procedurale è stata rilasciata in produzione la nuova versione del certificato medico online, che avvia la richiesta di questo tipo di prestazioni, con la segnalazione, da parte del medico certificatore, dell'eventuale responsabilità di terzi nell'evento.
Ne deriva, che essendo la legge 183 in vigore dal 24 novembre 2010, è indispensabile che i centri medico legali prestino particolare attenzione, nell'esame dei fascicoli sanitari e in sede di visita di verifica, alla tipologia dell'evento che ha determinato lo stato invalidante. Se si riscontrasse che lo stato invalidante per il quale si chiede la prestazione è determinato, in tutto o in parte, da fatti illeciti di terzi, in sede di visita diretta si dovrà consegnare e far compilare all'interessato il modello «AS1invciv», da riconsegnare entro 15 giorni, per consentire al responsabile del centro medico legale la valutazione degli aspetti di natura medico legale.
«Il Sole 24 Ore»- 8 aprile 2011
Personale sanitario
Ministero Lavoro,
interpello 8 marzo 2011, n. 15
- Attività intramoenia. È stato posto un quesito in merito alla regolamentazione dell'attività intramoenia per il personale sanitario non medico quali infermieri, tecnici di radiologia o di laboratorio, nonché logopedisti e fisioterapisti per i quali non sussiste un apposito albo professionale. Tenuto conto delle specifiche modalità di determinazione dei tempi e dello svolgimento di questa attività – salvo diverse modalità della prestazione lavorativa da verificare caso per caso - il Ministero ritiene che la stessa costituisce una prestazione libero professionale autonoma. Ne conseguirebbe che i compensi derivanti da queste prestazioni non vanno assoggettati agli obblighi contributivi tipici del rapporto di lavoro subordinato, in quanto l'articolo 50, comma 1 lettera e) del Tuir dispone l'assimilazione dei compensi per l'attività libero professionale intramuraria a quelli propri del rapporto di lavoro dipendente, ai soli fini fiscali. In risposta al secondo quesito, appare evidente la non applicabilità nell'ambito dell'attività intramuraria, delle limitazioni in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 66/03 previste in riferimento all'attività di lavoro dipendente.
CONTINUA ...»